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Canone RAI e diritti SIAE e Nuovo IMAIE per B&B/Affittacamere/Case vacanza

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a cura di Stefano Calandra ©*

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di ANBBA AICAV - Agenzie Nazionali riunite dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.


CANONE SPECIALE RAI 2018

Vedi QUI il mio articolo sul Canone RAI e i Bed and Breakfast.

E' opinione consolidata che i gestori di attività ricettiva B&B/Affittacamere/Case Vacanza debbano pagare, oltre al canone ordinario RAI per sè e la propria famiglia, anche il canone "Speciale", cioè quello dovuto perchè si fa vedere la TV agli ospiti a seguito di un motivo lucrativo (il servizio di alloggio). 

Ciò è (purtroppo) confortato anche dal parere del legale dell'ANBBA - Associaz. Naz. B&B (da me presieduta fino al 2010). Vedi QUI. 

Oppure si veda (purtroppo) per i Bed & Breakfasts vedi qui l'analogo parere della RAI. 

Oppure, si veda (purtroppo) per le Case Vacanza vedi QUI la motivazione indicata con asterisco* sul sito RAI che coinvolge nella tariffazione D) ed E) le Case Vacanza: il riferimento è al DPCM 13 settembre 2002, alla pagina 3, art. 1, lett. b, c. 1 dell'allegato.


Pagano il canone normale:

a) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare il canone speciale ma solo quello ordinario per il residente che vi abita, vedi qui l'importo.

Pagano quindi il canone speciale:

b) B&B, Appartamenti uso turistico, Affittacamere  con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti  dovranno pagare il canone speciale come B&B.
c) B&B, Appartamenti uso turistico, Affittacamere i quali detengono televisori sia in locali destinati ai soli ospiti (camere) sia in locali destinati esclusivamente alla propria famiglia dovranno pagare sia il canone speciale sia quello ordinario.

Nel 2016 per le ipotesi b) e c) occorre ricordare che il canone speciale è parametrato al numero di televisori posseduti (1 tv = 203,70 €, CATEGORIA E; da 2 tv in poi = 407,35 €, CATEGORIA D) e, qualora il B&B abbia partita iva, potrà essere dedotto dal reddito d’impresa e la relativa IVA dell'abbonamento, dal conto IVA. 

Vedi anche il sito della RAI: clicca QUI
Vedi le tabelle canoni del corrente anno dei canoni speciali sul sito RAI:  clicca QUI. 
Vedi le FAQ sul canone speciale RAI: clicca QUI.
Vedi le sanzioni per chi non paga il canone RAI, clicca QUI.

Per attivare il canone speciale clicca QUI.
Per disattivare il canone speciale, clicca QUI.


CANONE SIAE 2018

La legge italiana sul diritto di autore, in attuazione di Convenzioni internazionali, protegge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed al cinema. La legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" riconosce infatti all’autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica delle proprie opere di ingegno.
La funzione di intermediazione - per conto e nell’interesse degli autori - nella tutela delle opere stesse, è attribuita in via esclusiva alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Secondo il primo comma dell’articolo 15 della legge 633 l’autore ha il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare la sua opera in pubblico, sia gratuitamente che a pagamento. Tale principio è però soggetto ad alcune deroghe, tassativamente elencate nel secondo comma, dove si stabilisce che non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Secondo la legge sul diritto di autore, infatti, l'esistenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi o strumenti meccanici idonei a diffondere la musica del repertorio protetto dalla SIAE crea l'obbligo di ottenere il nulla osta dell'Agenzia della SIAE e di pagare i diritti di autore.
Sono stabiliti dalla SIAE  le moda lità di pagamento e l’entità dei compensi dovuti dalle aziende alberghiere agli autori per le diffusioni occasionali di musica effettuate gratuitamente, e cioè per la diffusione della cosiddetta "musica d'ambiente".
Il canone perla diffusione della musica d'ambiente è dovuto dalle strutture B&B/CAV/Affittacamere nella  misura stabilita dalla SIAE.

Per sapere qual è l'Ufficio SIAE di zona clicca qui.

Comunico agli abbonati che purtroppo gli uffici SIAE non offrono sconti agli abbonati delle agenzie di consulenza come la mia. Sono dispiaciuto di aver promesso questo sconto l'anno scorso, ma ero in buona fede: avevo avuto rassicurazioni da parte degli uffici SIAE, che rimangono uffici a scarsissima efficienza e di pessimo atteggiamento nei confronti degli utenti, a causa di questa tassa (che io ritengo) iniqua.

Ora, a prescindere dalle mie considerazioni personali, il comportamento da tenere è pertanto questo, a' sensi di legge:

1) Strutture che rinnovano il pagamento nell'anno corrente e che quindi hanno già un rapporto con la SIAE

Scadenza: Per le strutture che hanno già pagato i diritti SIAE, quindi che devono rinnovare, la scadenza annuale è il 29 febbraio.

Modalità di pagamento: seguire le istruzioni del modulo MAV che la SIAE ha inviato ai suoi abbonati. Se non si ha ricevuto il modello si possono contattare gli uffici SIAE territorialmente competenti (vedi qui la lista con gli indirizzi degli uffici SIAE in Italia) .

Tariffe: i compensi base annuali  previsti per i Bed & Breakfast/Affittacamere/Case Vacanza (prezzo per ciascun apparecchio) son intorno a queste cifre:

  • Radio: € 48,60

  • Cd/apparecchi multimediali/PC : € 111,90

  • TV : € 152,80

  • Lettori VHS/DVD : € 459,00

Per ciascuno degli apparecchi installati nelle camere dei clienti viene applicata una percentuale aggiuntiva del 10% del compenso base.

I compensi si intendono al netto di IVA e diritti amministrativi di procedura.

2) Strutture che pagano per la prima volta nel corrente anno:

Scadenza: il pagamento teoricamente andrebbe fatto prima di offrire agli ospiti il godimento degli appareccchi multimediali, in qualunque momento dell'anno uno abbia interesse.

Modalità di pagamento: per ogni specifica sulle utilizzazioni musicali e dettagli sui conteggi gli utilizzatori dovranno prendere una prima volta contatto con gli uffici SIAE territorialmente competenti (vedi qui la lista con gli indirizzi degli uffici SIAE in Italia) per la richiesta preventiva del permesso e per il pagamento dei compensi dovuti.


CANONE NUOVO IMAIE 2018

Nuovo IMAIE: una sentenza del Tribunale di Roma del 10 luglio 2013 ha confermato la norma che stabilisce che, oltre agli AUTORI (SIAE) si debba riconoscere un "Equo compenso" anche agli INTERPRETI (Nuovo IMAIE) dei testi audiovisivi, da cui sono sorte delle tariffe da pagare per gli Affittacamere, B&B, Appartamenti Vacanze, per le opere cinematografiche e assimilate, trasmesse all’interno delle strutture ricettive, tramite TV o schermi e proiettori in genere.

L'articolo 84, comma 3, della (vetusta) legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) stabilisce che, oltre agli AUTORI (SIAE) si debba riconoscere un compenso anche agli INTERPRETI (IMAIE) dei testi audiovisivi. Quindi l’hotel/B&B/Appartamento che mette a disposizione le TV per gli ospiti – e non per uso privato – secondo il Tribunale di Roma si deve pagare i relativi diritti, come da tabella, clicca QUI, pag. 4 oltre ai già pesanti diritti SIAE e RAI. 

Es. un B&B pagherà come un 3 stelle fino a 25 camere: EUR circa 50/annue di diritti IMAIE.

E’ (tristemente) così. Chi vuol pagare può andare direttamente a questo link di Federalberghi e pagare come associato o come non associato a Federalberghi. Il modulo on-line calcola direttamente la tariffa. 

Attenzione! perché nel momento in cui viene compilato il modulo i vostri dati di privacy saranno immediatamente comunicati all’ente riscossore e, da quel momento, riceverete sempre il relativo bollettino di pagamento….

Scarica QUI la tabella delle tariffe dovute a Nuovo Imaie.

© Stefano Calandra.


Il parere del legale di ANBBA

Fonte: ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast e Affittacamere


AVV. DARIO MANDO’
Via M. Angeloni, 115 – 06124 Perugia
     Tel. 075/5058698 e Fax: 075/5018857

 

 

Spett.
Anbba
Via Istria, 12
Lido di Venezia (VE)

 

OGGETTO: Canone Rai

Spett.le Aibba,
relativamente all’incarico conferitomi  risulta che:

  1. la Rai ha reiteratamente avanzato  nei confronti di molti associati sia B&b che affittacamere la richiesta di pagamento del canone speciale;

  2. in particolar modo la Rai si ritiene applicabile a tali strutture la tariffa stabilita dal D.M. 22 dicembre 2003, la quale prevede il pagamento di tale canone per chi detenga o installi uno o più apparecchi televisivi al di fuori dell’ambito familiare;

  3. allo svolgimento delle operazioni di constatazione della detenzione di apparecchi tv procedono dipendenti S.I.A.E., i quali entrano nelle abitazioni dei proprietari di B&B per accertare l’esistenza di televisioni.

Si tratta pertanto di verificare in che modo possa essere inquadrata l’attività ricettiva delle strutture di B&B ed affittacamere in relazione a tale aspetto e quali pretese possano essere fatte valere nei confronti della Rai.
            Vi prospetto di seguito la mia valutazione giuridica sui fatti, indicando le possibili soluzioni da intraprendere.

**********

 Il sistema radiotelevisivo è regolato da una serie di norme succedutesi nel tempo (tra le principali l. n.103/1975, l. n.223/1990, l. n.650/96)  mentre la disciplina degli abbonamenti è ancora regolata da due datati testi di legge tuttora in vigore ossia il R.D.L. N. 246 del 1938, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880 e il  D.L.Lt. n. 458 del 1944 (più volte comunque modificati).
Le predette leggi e la giurisprudenza costante della Cassazione e della Corte Costituzionale configurano il canone di abbonamento come imposta sul possesso o sulla detenzione dell’apparecchio, che deve essere perciò versata indipendentemente dall’uso del televisore e dalla scelta delle emittenti radiotelevisive.
Tale pagamento del canone, da effettuarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno mediante bollettino postale, è perciò generalizzato a chiunque detenga apparecchi riceventi (esclusi solo gli ospedali militari e pochi altri istituti); chi non corrisponde il canone nei modi e termini stabiliti è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto (tra 103,29 e 516,45 euro). Se il pagamento del canone avviene invece in ritardo, ma prima dell’accertamento della violazione, in luogo della predetta pena pecuniaria è dovuta dall’abbonato una sanzione amministrativa pari all’ammontare del canone di cui  è stato ritardato il pagamento (pena pecuniaria ridotta ad un quinto nel caso in cui il pagamento avvenga non oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine).
Per quanto riguarda le tipologie di canoni di abbonamento, ne esistono sotanzialmente due, ovverosia l’abbonamentio ordinario e l’abbonamento speciale.
Il primo è richiesto per la detenzione nell’ambito familiare di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive (artt. 1 e2 R.D.L. n. 246/1938); il versamento di tale abbonamento è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza od in abitazioni secondarie (non esistono infatti più i canoni sulle seconde case). L’abbonamento speciale riguarda invece la detenzione di uno o più apparecchi televisivi in locali pubblici o aperti al pubblico, o comunque al di fuori dell’ambito familiare ovvero per scopo di lucro diretto od indiretto. La tariffe per tale abbonamento sono fissate annualmente con decreto del ministero delle comunicazioni, il quale prevede cinque differenti categorie per ciascuna delle quali è  previsto il pagamento di un determinato canone annuale.
L’abbonamento speciale :

  1. è valido solo per l’indirizzo per il quale è stipulato. Ne consegue che ogni esercizio o ufficio facente capo ad una medesima struttura centrale (es. alberghi di una stessa catena), dovrà essere coperto da un autonomo abbonamento speciale;.

  1. l’importo del canone è determinato in base alla tipologia del locale, al numero di stelle, camere e tv, se trattasi di struttura ricettiva, ed alla categoria, se riguarda gli esercizi pubblici come bar, ristoranti, ecc.

 

  1.  è personale; per cui in caso di cessione di apparecchi o di attività deve essere data disdetta di abbonamento alla RAI nei termini previsti dalla legge.

Per l’abbonamento speciale il primo versamento deve essere effettuato mediante l’apposito bollettino di c/c postale n. 2105 da richiedere alle sedi regionali della Rai. A seguito del primo versamento viene quindi inviato al nuovo abbonato speciale il libretto di abbonamento sul quale è riportato il numero di ruolo e che contiene i bollettini di c/c postale per il rinnovo.
Per quanto riguarda infine le modalità di accertamento della detenzione fuori dall’ambito familiare o per lucro diretto o indiretto degli apparecchi televisivi la Rai ha stipulato un’apposita convenzione con la Siae alla quale è affidata tale attività di individuazione e riscossione dele somme dovute dagli abbonati morosi.

Fatta questa premessa sull’abbonamento Rai, necessaria per meglio comprendere la natura di tale imposta, rilevo che per quanto concerne l’attività di affittacamere è certamente dovuto il canone speciale in quanto espressamente previsto dal Decreto Ministeriale, che identifica tale attività facendola rientrare nella categoria d) nel caso di possesso di un numero di televisori tra 1 e 10, e nella categoria e) nel caso di strutture ricettive con un solo televisore. Tutti gli esercenti l’attività imprenditoriale di affitacamere dovranno perciò, in caso di detenzione di apparecchi tv all’interno della loro struttura e previa richiesta di nuovo abbonamento presso la sede Rai competente, versare il canone speciale nella misura di € 355,58 per la categoria d) e di € 177,80 per la categoria e) (verificare eventuali aggiornamenti del Decreto Ministeriale che fissa tariffe diverse) .
Per quanto riguarda il B&B, invece, sia la legge sia il decreto ministeriale nulla  dicono. La Rai ha interpretato tale silenzio facendo rientrare l’attività di Bed & Breakfast nella nozione di attività alberghiera (equiparandola a quella di affitacamere), ritenendo perciò che il possesso di apparecchi televisivi all’interno di tali strutture sia assimilabile alla detenzione di tv fuori dall’ambito familiare.
A fronte dell’osservazioni dell’associazione con cui si specificava che nella quasi totalità dei casi l’esercizio dell’attività di B&B si svolge in case di residenza ed in ambito strettamente familiare (così come d’altra parte prescritto dalle norme regionali in materia), la Rai ha infatti ribadito che in tutti i casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettono la visione ai clienti, è dovuto non già il canone ordinario ma bensì quello speciale il cui importo è stabilito annualmente con decreto del Ministero delle Comunicazioni. La Rai ha precisato che, attesa la natura erariale del canone, la normativa succitata (R.D.L. n. 246/1938 e D.L.Lt. n. 458/1944) non può ritenersi derogata dalle leggi regionali in materia di B&B ed, in particolare, che il riferimento all’”ambito familiare” contenuto nell’art. 2 del citato D.L.Lt. ha un significato diverso da quello contenuto nella normativa regionale sui B&B: nel primo caso infatti starebbe ad indicare la detenzione dell’apparecchio televisivo per uso non privato mentre nel secondo caso si riferirebbe alla ricettività dei clienti all’interno della propria abitazione.
A supporto di tale valutazione la Rai ha  fatto sapere che lo stesso Ministero delle Comunicazioni, con propria nota del 19 novembre 2004 n. 0020677, ha confermato per i B&B l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento speciale.
A fronte di tali osservazioni si ritiene perciò che:
a) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare il canone speciale ma solo quello ordinario.
b) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti  dovranno pagare il canone speciale come B&B.
c) B&B, con o senza partita iva i quali detengono televisori sia in locali destinati ai soli ospiti (camere) sia in locali destinati esclusivamente alla propria famiglia dovranno pagare sia il canone speciale sia quello ordinario.
Per le ipotesi b) e c) occorre ricordare che il canone speciale, così come per l’affittacamere, è parametrato al numero di televisori posseduti (1 tv = 177,80 €; da 2v a 10 TV = 355,80 €) e, qualora il B&B abbia partita iva, potrà essere dedotto dal reddito d’impresa.
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Quindi, prima di pagare il canone speciale, è necessario che i gestori valutino se effettivamente i televisori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione ai clienti della propria struttura. Nel caso i televisori non siano presenti nei locali destinati all’alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B è tenuto a pagare il solo canone ordinario.
Rimane possibile sempre percorrere la via dell’interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere l’opinione dell’amministrazione finanziaria.
Cordiali saluti
                                                                                              Avv. Dario Mandò  

 
 
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