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Documento senza titolo

Legge Regionale Campania

 

 

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17

 

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)

 

 

e

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

La seguente legge:

CAPITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1


FINALITA’ DELLA LEGGE

Con la presente Legge, in attuazione della normativa vigente, la Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere di seguito elencate:
a) esercizi di affittacamere;
b) case e appartamenti per vacanze;
c) case per ferie;
d) ostelli per la gioventù;
e) attività ricettive in residenze rurali;
f) rifugi di montagna;
g) case religiose di ospitalità.

 

CAPITOLO II


CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE


ARTICOLO 2


ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.

I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.

I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo della camera, sono quelli di cui all’allegato A), che é parte integrante della presente legge.

Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto.


 

ARTICOLO 3


CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.

Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.

Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all’allegato B), che é parte integrante della presente Legge.

Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all’allegato B;
b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato B).

La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.


 

ARTICOLO 4


CASE PER FERIE

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

Nelle case per ferie é garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle case per ferie, é altresì consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni.

Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.

Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all’allegato C), che é parte integrante della presente Legge.



ATTIVITA’ RICETTIVE IN CASE RURALI (COUNTRY HOUSE)

Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzati fuori dai centri urbani, in Comuni non più di diecimila abitanti, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno.

In alternativa alla dizione “attività ricettiva in residenza rurale” può essere usata quella di “country house”.

Gli immobili destinati a residenze rurali devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.

Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi di cui all’allegato E), che é parte integrante della presente Legge.


 

CAPITOLO III


NORME COMUNI


ARTICOLO 9


ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

L’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge é concessa dal Comune , previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:
a) domanda prodotta dall’interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell’esercizio e la sua ubicazione;
b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo;
c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica;
d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella indicata nella domanda;in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un preposto appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle case per vacanza in forma imprenditoriale, alle case per ferie, agli ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in case rurali;
e) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
f) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;
g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato di prevenzione incendi;
h) regolamento interno della struttura, da esporre all’ingresso dell’immobile ed in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità;
i) per i rifugi di montagna, la relazione tecnica dovrà essere integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni sull’altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza dei luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso.

L’autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla presente Legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.

Il Comune provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, al rilascio dell’autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente Legge, dopo aver accertato che:
a) sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti;
b) sussistano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalle norme vigenti;
c) sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell’azienda cessata.


 

ARTICOLO 10


CLASSIFICAZIONE

Gli esercizi ricettivi di cui alla presente Legge sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un’unica categoria.


 

ARTICOLO 11


RINNOVI E DICHIARAZIONI A.I.ALI

L’autorizzazione ad esercitare le attività extralberghiere di cui alla presente Legge, anche se ad apertura stagionale, si rinnova annualmente su comunicazione previo adempimento della normativa antimafia; la stessa può essere revocata dal Comune, venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.


 

ARTICOLO 12


DISCIPLINA DEI PREZZI

I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge, comunicano ai Comuni e agli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) competenti per territorio i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione é restituita all’interessato ed inviata alla Regione ed all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura, ricettiva le tariffe comunicate per l’anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione.

E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l’anno solare in corso.


 

ARTICOLO 13


COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Il Comune é tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell’autorizzazione e delle prese d’atto per le attività ricettive di cui alla presente Legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all’Ente Provinciale per il Turismo e alle componenti Autorità di pubblica sicurezza.

Il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all’Ente Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.


 

ARTICOLO 14


OBBLIGHI DEL TITOLARE

I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all’Ente Provinciale per il Turismo competente per il territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia.

La Regione, di concerto con gli Enti Locali e con gli E.P.T., predispone la pubblicazione annuale, mediante apposti opuscoli, delle attività ricettive extralberghiere, ai fini della promozione turistica.


 

ARTICOLO 15


SANZIONI

Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente Legge sprovviste della autorizzazione, o in maniera difforme da essa, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =2.000.000= a lire =10.000.000=

L’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =300.000= a lire =900.000=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.

L’applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =500.000= a lire =2.000.000=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.

La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire =300.000= a lire =900.000=.

Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la sanzione amministrativa della somma da lire =500.000= a lire =2.000.000.=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.

La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di lire =100.000=.

Il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva, con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da lire =500.000= a lire =3.000.000=, sempreché il fatto non costituisca reato.

In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai comma precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell’attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall’autorizzazione alla revoca della stessa.


 

ARTICOLO 16


ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente Legge sono effettuate secondo le procedure di cui alle Leggi regionali vigenti.

I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 15 sono devoluti ai Comuni nel cui territorio é stata accertata la violazione; l’Amministrazione comunale li incamera quale provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferita con la presente Legge.


 

ARTICOLO 17


DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente Legge le strutture già operanti devono essere adeguate, per continuare l’attività, ai requisiti in essa previsti; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio.


 

ARTICOLO 18


NORMA FINALE

La presente Legge é dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Campania.


 

24 novembre 2001

ALLEGATO A
REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER ESERCIZI AFFITTACAMERE


a) Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro;
b) Servizio di notte a chiamata;
c) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque ad ogni cambio di cliente;
d) Pulizia quotidiana dei locali;
e) Un locale bagno completo ogni sei posti letto;
f) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
g) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale;
h) Sistemazione delle camere;
- letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino;
- specchio con presa di corrente nella camera senza bagno;
- cestino rifiuti;
i) linea telefonica con apparecchio per uso comune.

 

ALLEGATO B
REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
a) Una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per ciascun posto letto;
b) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale;
c) Manutenzione dell’immobile e degli arredi;
d) Pulizia delle unità abitative a cambio di cliente.
ALLEGATO C
REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE PER FERIE
a) Una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio, di otto mq. per le camere ad un letto e di quattordici mq. per le camere a due letti con un incremento di quattro mq. per ogni letto in più, per un massimo di quattro posi letto per camera;
b) Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi provati;
c) Cucina;
d) Sala da pranzo;
e) Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. per ogni posto letto in più;
f) Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna camera;
g) Cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
h) Telefono ad uso degli ospiti;
i) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
j) Pulizia quotidiana dei locali;
k) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
l) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.

 

ALLEGATO E
REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER RESIDENZE RURALI
a) Un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera;
b) Un locale bagno comune completo di wc, doccia e lavabo ogni due camere;
c) Una pertinenza di terreno di almeno ottomila mq., eventualmente utilizzata anche per l’animazione sportivo-ricreativa, con le relative attrezzature;
d) Fornitura e cambio biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;
e) Pulizia quotidiana dei locali;
f) Servizio di prima colazione;
g) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
h) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.


 

Note
Avvertenza:


Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 20 giugno 1996).
Art. 8
Legge 20 maggio 1985, n. 222 CHIESA CATTOLICA E CULTI DIVERSI Legge 20 maggio 1985, n. 222 (in Gazz. Uff., 3 giugno 1985, n. 129, s.o.). -- Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (1)(2).
(1) Vedi il d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33 di attuazione.
(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Art. 18
Il secondo comma dell’art. 127 della Costituzione così recita: “La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in 1 vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

 
 
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