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Normativa B&B/Affittacamere/Appartamenti turistici Liguria 

NUOVO TESTO UNICO STRUTTURE RICETTIVE LIGURIA LR 32/2014, clicca QUI

(VECCHIO TESTO UNICO STRUTTURE RICETTIVE LIGURIA, clicca QUI - ancora parzialmente in vigore)

Vedi QUI regolamento B&B/CAV/AAUT

Vedi QUI regolamento Affittacamere

Vedi QUI altri Regolamenti attuativi, caratteristiche minime esercizi e modulistica per l'apertura

CONTRIBUTI PER IMPRESE TURISTICHE


 Nota di commento alla normativa vigente in Liguria (a cura di Stefano Calandra).

La legge di riferimento è ora la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, (vedi QUI, clicca QUI), che ancora però non è del tutto ancora entrata in vigore. In particolare è in vigore ancora la vecchia L.R. 2/2008 (Vedi QUI) con i vecchi regolamenti applicativi (vedi elenco qui sopra in questa pagina), fino a quando non entreranno in vigore i nuovi regolamenti applicativi. 

Il legislatore si è dato tempo 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL della legge (cioè quindi entro il 14.11.2015) per emanare (a cura della Giunta Regionale) i nuovi regolamenti attuativi, che sostituiranno i vecchi.
Si deve invece verificare al momento attuale se siano entrate in vigore invece le nuove definizioni di Bed and Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza. Ogni Comune potrebbe infatti decidere di applicare già le definizioni della L.R. 32/2014, come pure di disattenderle fino all’emanazione dei nuovi regolamenti attuativi, in particolare per quanto attiene:

  • B&B: 4 camere (invece di 3) è il nuovo numero massimo, introdotto dalla nuova LR 32/2014; Il numero di bagni rimane il medesimo, minimo 1 non coincidente con quello del titolare;
  • B&B: non c’è più obbligo di “residenza anagrafica”, ma solo di "dimora stabile” nella stessa unità abitativa durante tutto il periodo di apertura.
  • Affittacamere: La possibilità di avere un angolo cottura nelle camere da letto,  nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio;
  • Affittacamere: non più di sei “unità abitative” in max 2 appartamenti in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150;
  • Case Vacanza: è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva; (norma controversa).
  • AAUT: rimane obbligatoria la comunicazione al Comune che si sta facendo locazione pura ex codice civile, ma l’abrogazione prevista della classifica potrebbe non essere stata recepita dai Comuni; 
  • AAUT: l’abrogazione prevista dell’obbligo di essere proprietari/usufruttuari (e quindi la possibilità di essere comodatari) per esercitare la locazione pura potrebbe non essere stata recepita dai Comuni.

LEGGE REGIONALE 07 Febbraio 2008 n. 2

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 13/02/2008 n. 1 Parte Prima

 

LEGGE N.2 del 2008 - Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.
 

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

e

Per un commento sulla Legge, da un specialista AIBBA, clicca qui.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

 

la seguente legge regionale:

 

TITOLO I

 

NORME GENERALI

 

 

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

 

1.                La presente legge detta norme per la disciplina dell’offerta turistica regionale esercitata attraverso:

a)         le strutture ricettive;

b)        le strutture balneari;

c)         i centri di immersione e di addestramento subacqueo.

 

 

2.                Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, se non espressamente mantenute alla Regione o esercitate dai Comuni, sono attribuite alle Province competenti per territorio.


 

Articolo 2

(Regolamenti di attuazione)

 

1.      La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, l’ANCI e le Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive e balneari più rappresentative a livello regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto della Regione, approva i regolamenti di attuazione della presente legge.

 

 

2.      I regolamenti disciplinano i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture disciplinate dalla presente legge nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse.

 

 

3.      Per gli edifici di interesse storico, culturale, architettonico i Comuni aventi un numero di residenti non superiore a 5.000, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio comunale, deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nel regolamento relativo alle strutture ricettive di cui al Titolo III qualora la conformazione strutturale e architettonica dell’organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dal regolamento medesimo.

 


 

Articolo 3

(Caratteristiche delle strutture ricettive)

 

1.            Le strutture ricettive garantiscono:

 

a)           la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dai regolamenti;

 

b)          l’offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.


 

Articolo 4

(Definizioni)

 

1.             Ai fini della presente legge, si intende:

 

a)      per "attività a carattere occasionale o saltuario" l'attività esercitata per non oltre duecentodieci giorni all'anno, anche non consecutivi;

 

b)      per "titolare" il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività ricettiva;

 

c)      per “occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all’aria aperta” la superficie  coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi e dei villaggi turistici, comprese le proiezioni degli  eventuali sbalzi delle coperture.


 

Articolo 7

(Residenze turistico-alberghiere)

 

1.            Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura, salvo quanto disposto al comma 2. E’ consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 30 per cento delle unità abitative complessive.

 

2.            Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.

 

3.       Tali strutture sono costituite da un’unica unità immobiliare, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d’uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.

 

4.       Per le strutture di nuova realizzazione i requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva.


 

 

Articolo 8

(Residenze d’epoca)

 

1.       Sono residenze d’epoca le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture, la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le sistemazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.


 

Articolo 9

(Locande)

 

1.             Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere, anche dotate di eventuali locali accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura purchè posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.


 

Articolo 10

(Albergo diffuso)

 

1.       L’albergo diffuso è una struttura ricettiva atta a fornire alloggio e servizi complementari, sia obbligatori che facoltativi, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, avente una capacità ricettiva non inferiore a 30 posti letto e localizzata in centri storici di Comuni non costieri aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.

 

2.       L’albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale.


 

 

Articolo 11

(Dipendenze)

 

1.             Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.

 


 

 

 

TITOLO III

 

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 18

(Tipologie)

 

1.             Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

 

a)      case per ferie;

 

b)      ostelli per la gioventù;

 

c)      rifugi alpini ed escursionistici;

 

d)      affittacamere;

 

e)      bed & breakfast;

 

f) case e appartamenti per vacanze;

 

g)      appartamenti ammobiliati ad uso turistico;

 

h)      aree di sosta;

 

i)        mini aree di sosta;

 

j)        agriturismo.

 


CAPO II

 

DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE

  

Articolo 19

(Case per ferie)

 

1.             Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

 

2.             In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.

 

3.             Le predette strutture ricettive possono altresì essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività.


 

Articolo 22

(Affittacamere)

 

1.             Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti.

 

2.       L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.

 

3.       Gli esercizi di affittacamere possono anche essere condotti, in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi della loro organizzazione familiare. In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive condotte a carattere occasionale o saltuario. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.


 

Articolo 23

(Bed & breakfast)

 

1.            Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte dell’abitazione di residenza, fino ad un massimo di tre camere, nonché i locali comuni, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.


 

Articolo 24

(Case e appartamenti per vacanze)

 

1.            Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

 

2.            Agli effetti della presente legge è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, con i limiti, le dotazioni ed i servizi di cui al comma 1, più di tre unità abitative.

 

3.            In deroga a quanto disposto al comma 2, è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata su un numero non superiore a tre unità abitative da imprese che ne hanno la gestione a qualunque titolo per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

 

4.            Assumono la denominazione di “residence” le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.


 

Articolo 25

(Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

 

1.             Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o gli usufruttuari che danno in affitto a turisti, direttamente o attraverso agenzie immobiliari, unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa.

 

2.             In deroga a quanto disposto al comma 1, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l’assoggettabilità alle disposizioni di cui all’articolo 24.

 

3.             Le agenzie immobiliari intermediano la locazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico quali mandatarie iscritte nella specifica sezione “mandatari a titolo oneroso” del ruolo di cui all’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 (modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

 


 

 

TITOLO VI

 

NORME COMUNI

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 36

(Complessi turistico ricettivi)

 

1.             Qualora strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, case e appartamenti per vacanze nonché stabilimenti balneari, gestiti da un unico o più titolari, insistano su aree adiacenti possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni.

 

2.             Lo specifico regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1 garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.

 

Articolo 37

(Denominazione)

 

1.             Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio ricettivo o balneare, uguali denominazioni.

 

2.             Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni di indicazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.

 

Articolo 38

(Denominazioni aggiuntive)

 

1.             I regolamenti possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell’offerta ricettiva nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

 

2.       Per gli alberghi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1, il regolamento può individuare requisiti specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.

 


 

Articolo 39

(Segno distintivo e insegna)

 

1.             Le strutture ricettive e balneari espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un’insegna con la denominazione.


 

Articolo 40

(Periodi di apertura)

 

1.             Le strutture ricettive, con esclusione di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario, sono considerate:

a)             ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

b)             ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

 

2.            Le strutture balneari possono esercitare l’attività anche al di fuori della stagione balneare per l’erogazione di servizi connessi all’elioterapia o altri servizi connessi al benessere della persona, allo svago, al tempo libero. Lo specifico regolamento disciplina le modalità per l’esercizio di tali attività. In tali periodi l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all’effettivo esercizio dell’attività prevalente.

 

3.             I titolari delle strutture ricettive, delle strutture balneari nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano ogni anno alla Provincia e al Comune, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti, i periodi di attività riferiti all’anno successivo.


 

Articolo 42

(Stipula polizza assicurativa)

 

1.            I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.


 

Articolo 43

(Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)

 

1.             L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente legge, è consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del Comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari.

 

2.             Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di struttura.


 

Articolo 44

(Strutture ubicate nel territorio di più Comuni)

 

1.             Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di più Comuni si considerano appartenenti al Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.


 

Articolo 46

(Conversione di tipologie)

 

1.       Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 6, gravati da vincoli di destinazione d’uso a seguito di erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l’opportunità ai fini turistici, acquisito il parere favorevole del Comune competente, la conversione da una tipologia ricettiva all’altra tra quelle previste dalla presente legge.

 

2.             La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.

 

3.             Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.


 

Articolo 47

(Modalità di calcolo)

 

1.             I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere arrotondati all’unità più vicina.

 


 

Articolo 50

(Classificazione provvisoria)

 

1.             I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al titolo II o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono alla Provincia una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dai regolamenti. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.


 

Articolo 51

(Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)

 

1.             Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall’articolo 52 la Provincia, sentito eventualmente il Comitato Tecnico di cui all’articolo 54, prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive e balneari entro un termine non superiore a centottanta  giorni. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia dispone la declassificazione della struttura.

 

2.             Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, la Provincia prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine  la Provincia dispone la declassificazione della struttura.

 

3.             Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dai regolamenti o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, la Provincia, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al Comune per la sospensione dell’autorizzazione. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida la Provincia dispone la revoca della classificazione.

 

4.             La Provincia dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceve comunicazione di provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività emanato da parte del Comune.


 

Articolo 54

(Comitati tecnici)

 

1.            E’ istituito, presso ogni Provincia, un Comitato tecnico con funzioni di consulenza alla  Regione, ai fini dell’articolo 53, nonché con funzioni di supporto alle Province.

 

2.            Ciascun Comitato è nominato dalla Provincia, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a)      tre dipendenti della Provincia con competenze specifiche in materia;

b)      due dipendenti della Regione con competenze specifiche in materia, designati dal Presidente della Giunta regionale;

c)      un esperto designato dall’ANCI.

 

3.            Il Comitato è integrato da tre rappresentanti per ciascuna categoria delle strutture ricettive e balneari, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, convocati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno delle singole sedute.

 

4.            Nel caso l’argomento all’ordine del giorno della singola seduta del Comitato riguardi uno specifico ambito territoriale il Comitato è integrato dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.

 

5.            I regolamenti disciplinano le modalità di funzionamento dei Comitati Tecnici ed eventuali forme di loro coordinamento.


 

Articolo 55

(Valorizzazione dell’offerta turistica)

 

1.       Al fine di pervenire alla valorizzazione dell’offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.


 

CAPO III

 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

 

Articolo 56

(Autorizzazione all’esercizio)

 

1.             L’esercizio delle attività in strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta e balneari, con l’esclusione delle spiagge libere, è subordinato al rilascio dell’autorizzazione al titolare della stessa da parte del Comune in cui è ubicata la struttura, con l’indicazione del livello di classificazione, del periodo di apertura effettuato e, limitatamente alle strutture ricettive, della capacità ricettiva.

 

2.             Oltre all’attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso:

a)             per le strutture ricettive:

1)   dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

2)   dell’iscrizione al Registro delle imprese di cui alla l. 580/1993 con esclusione delle ditte individuali per le quali l’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;

3)   del nulla osta igienico sanitario e delle certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza;

4)   della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42;

b)             per le strutture balneari:

1)      dei requisiti di cui alla lettera a);

2)      della concessione demaniale marittima.

 

 

3.             Per l’esercizio delle attività di cui al Titolo III, con l’esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25, si applica l’istituto della dichiarazione di inizio  attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo). La dichiarazione è inviata al Comune ove è ubicato l’esercizio.

 

4.             Ogni variazione degli elementi contenuti nella autorizzazione, nelle dichiarazioni di inizio attività nonché nelle comunicazioni è resa nota al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.

 

5.             Il rilascio dell'autorizzazione abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all’aria aperta l’autorizzazione consente altresì le attività di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all’articolo 12, comma 2.

 

6.             Il rilascio dell’autorizzazione abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal capo VI della l.r. 1/2007.

 

7.             La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, al Comune e alla Provincia ove sono ubicati gli appartamenti.


 

Articolo 57

(Sospensione della autorizzazione)

 

1.            Il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio di una struttura di cui alla presente legge:

a)    per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all’articolo 68;

b)    qualora la Provincia comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell’articolo 51, comma 3;

c)    nel caso di sospensione temporanea dell’attività per interventi di rilevante ristrutturazione superiori ai dodici mesi.

 

2.            Nei casi di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, il Comune ne dà comunicazione alla Provincia per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.


 

Articolo 58

(Revoca della autorizzazione)

 

1.            Il Comune revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una struttura di cui alla presente legge qualora:

 

a)      la Provincia comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell’articolo 51, comma 3;

 

b)      il titolare dell’autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;

 

c)      la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;

 

d)      si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 66;

 

e)  si configuri il caso previsto dall’articolo 59, commi 2 e 3;

 

f)   la concessione demaniale per le strutture balneari sia revocata.

 

 

2.            Nei casi di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività il Comune ne dà comunicazione alla Provincia per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.


 

Articolo 59

(Sospensione temporanea volontaria)

 

1.             I titolari delle strutture disciplinate dalla presente legge, che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno quindici giorni, al Comune e alla Provincia indicandone i motivi e la durata.

 

2.             La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell’arco dell’anno, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata. Complessivamente le sospensioni temporanee non possono superare i dodici mesi nell’arco di un quinquennio.

 

3.             In caso di cessazione dell’attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno centoventi giorni, al Comune e alla Provincia.


 

Articolo 60

(Prezzi delle strutture)

 

1.             I titolari delle strutture ricettive, inclusi gli agriturismo, delle strutture balneari nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano, ogni anno, alle Province, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti, i prezzi che intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, specificando le tariffe applicate differenziate per i singoli periodi.

 

2.             Eventuali variazioni di prezzi e dei periodi di apertura, comunicati ai sensi del comma 1, a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivi, devono pervenire entro il 1° marzo.

 

3.             Nel caso in cui i prezzi siano rimasti invariati rispetto a quelli precedentemente comunicati è sufficiente la conferma degli stessi.

 

4.             Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, della comunicazione di cui al comma 1, devono essere applicate le tariffe dell’anno precedente.

 

5.             Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di inizio dell’attività.

 

6.             In caso di cessione della struttura, il subentrante è obbligato alla comunicazione solo qualora intenda variare i prezzi in essere.

 

7.             In caso di variazione del livello di classificazione della struttura, la prima eventuale comunicazione di variazione dei prezzi è effettuata entro e non oltre trenta  giorni dalla variazione della classificazione.

 

8.             I regolamenti stabiliscono le modalità di comunicazione dei prezzi e della loro esposizione al pubblico all’interno delle singole strutture.

 

9.             Le Province, per la gestione dei dati relativi ai prezzi delle strutture, utilizzano il sistema informativo regionale.

 


 

CAPO IV

 

VIGILANZA E SANZIONI

 

Articolo 61

(Vigilanza e sanzioni)

 

1.            Spettano alle  Province e ai Comuni le funzioni di vigilanza rispetto all’attività di propria competenza e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

 

2.            All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

 

3.            I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all’ente che ha accertato la violazione.


 

Articolo 62

(Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari)

 

1.             E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di un esercizio ricettivo o balneare disciplinato dalla presente legge che:

a)    dichiara, al fine dell’attribuzione della classificazione, elementi non veritieri;

 

b)   non espone il segno distintivo ovvero omette di indicare, nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all’esercizio;

 

c)    fa risultare nel segno distintivo esposto, nella denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e diffuso anche tramite internet o mediante iniziative promozionali dirette, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla Provincia o pubblicizza la struttura in spazi promozionali dedicati a strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie;

 

d)   non provvede entro trenta giorni a dichiarare le variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione;

 

e)    non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

 

f)     omette di comunicare preventivamente al Comune o alla Provincia la sospensione o la cessazione dell’attività ai sensi dall’articolo 59;

 

g)    non espone in modo visibile al pubblico l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e il modello di classificazione;

 

h)     non provvede ad inoltrare la dichiarazione dei requisiti necessari all’attribuzione del livello di classificazione, ai sensi dell’articolo 69, comma 1;

 

i)       non provvede alla stipula di polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 42.


 

Articolo 63

(Sanzioni relative al Titolo II: strutture alberghiere e all’aria aperta)

 

1.      E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chi gestisce una struttura ricettiva sprovvisto della relativa autorizzazione o della classificazione.

 

2.      E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.

 

3.      E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura alberghiera che non rispetta i limiti di cui  agli articoli 6  comma 2 e 7 comma 2.

 

4.      E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta che consente, nei periodi di chiusura, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o comunque posti in rimessaggio.

 

5.      E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una  struttura ricettiva all’aria aperta che realizzi o installi, in piazzole di tipo villaggio turistico, unità abitative e case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.

 

6.      Sono obbligati, in solido, al pagamento di una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili e unità abitative prefabbricate non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.

 

7.      Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta e il cliente nel caso di sosta di caravan non immatricolati.

 


 

Articolo 64

(Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive)

 

1.             E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una  struttura disciplinata dal titolo III sprovvisto del relativo titolo abilitativo o della classificazione.

 

2.             E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a)    ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all’articolo 19, commi 1 e 2;

b)   eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c)    ospita nelle aree di sosta di cui all’articolo 27 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dallo specifico regolamento.

 

3.             Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora eserciti l’attività in periodi diversi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, comma 3.

 

4.             Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora non mantenga la residenza presso l’unità abitativa sede dell’attività.

 

5.             Il titolare di affittacamere, gestito con carattere occasionale o saltuario, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora eserciti l’attività in periodi diversi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, comma 3.

 

6.             Il titolare di attività condotta con carattere occasionale o saltuario che ecceda i limiti della capacità ricettiva stabilita dallo specifico regolamento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.


 

Articolo 65

(Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico)

 

1.             E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria senza ottemperare alla comunicazione di cui all’articolo 56, comma 7.

 

2.             È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dallo specifico regolamento.


 

Articolo 66

(Sanzioni relative al Titolo IV: strutture balneari)

 

1.             E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiaggia asservita sprovvisto della relativa autorizzazione o classificazione.

 

2.             E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia asservita che consente l’accesso a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 33.

 

3.             E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura balneare che eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.

 

4.             E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.


 

Articolo 67

(Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni)

 

1.            Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 43 in assenza del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

 

2.            Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 43 in difformità del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.


 

Articolo 68

(Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi)

 

1.            E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 60.

 

2.            E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura balneare che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 60.

 

3.            Sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 il titolare di una struttura ricettiva o balneare, nonché i locatari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie che:

a)      non presentano la denuncia annuale dei prezzi, delle attrezzature e dei periodi di apertura;

b)      non espongono i prezzi o li espongono in modo difforme dalle modalità stabilite dai regolamenti;

c)      non presentano per le nuove strutture la denuncia annuale dei prezzi e delle attrezzature.

 

4.            E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura ricettiva o balneare che non rispetta i termini e le modalità previste dai regolamenti per le denunce dei prezzi e delle attrezzature.

 

5.            E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il proprietario di un appartamento ammobiliato ad uso turistico o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 60.

 


 

CAPO V

 

NORME  SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 69

(Norme transitorie comuni)

 

1.            In sede di prima applicazione della presente legge i titolari delle strutture ricettive e balneari, con esclusione di quelle all’aria aperta, presentano alla Provincia competente, al fine dell’attribuzione della nuova classificazione, una dichiarazione riguardante le  caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti.

 

2.            La Provincia competente per territorio, sulla base delle dichiarazioni delle caratteristiche e attrezzature delle strutture ricettive o balneari, presentate ai sensi del comma 1, procede all’attribuzione della classificazione utilizzando il sistema informativo regionale.

 

3.            La Provincia, successivamente all’attribuzione della classificazione ai sensi dei commi 1 e 2 provvede alla verifica entro ventiquattro mesi, tramite sopralluogo, di quanto dichiarato dal titolare ai fini della classificazione. A seguito del sopralluogo la Provincia procede alla conferma della classificazione o se del caso alla riclassificazione.

 

4.            La validità della classificazione attribuita ai sensi della l.r. 11/1982 è prorogata fino ai termini previsti dagli specifici regolamenti.

 

5.            I regolamenti di cui all’articolo 2, sono approvati:

a)      per le  strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo II capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b)      per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo III, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c)      per le strutture balneari, di cui al Titolo IV, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d)      per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo II capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Articolo 70

(Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere)

 

1.            Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69 comma 1, le strutture ricettive alberghiere, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge o agli specifici regolamenti, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dello specifico regolamento, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal regolamento stesso. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal regolamento medesimo.


 

Articolo 73

(Norma finanziaria)

 

1.             Per l’anno finanziario 2008 la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ammontanti a euro 200.000,00 è rinviata, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) alla legge di approvazione del bilancio di previsione per il medesimo anno.

 

2.             Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


Articolo 74

(Abrogazioni)

 

1.             A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate, sono abrogate le seguenti leggi:

a)    legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive);

 

b)   legge regionale 18 gennaio 1983 n. 3 (integrazioni alla l.r. 11/1982 – norme per i livelli di classificazione delle aziende ricettive);

 

c)    legge regionale 24 marzo 1983 n. 10 (modificazioni ed integrazioni alla l.r. 11/1982 in materia di classificazione delle aziende ricettive);

 

d)   legge regionale 24 gennaio 1985 n. 5 (modificazioni e integrazioni alle ll.rr. 11/1982 e 26/1979 in materia di ricettività turistica e agrituristica);

 

e)    legge regionale 6 giugno 1989 n. 14 (norme per l’attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche);

 

f)     legge regionale 17 luglio 1991 n. 10 (modificazioni e integrazioni alla l.r. 14/1989 concernenti i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche);

 

g)    legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

 

h)    legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 (modificazioni e integrazioni alle ll.rr. 11/1982 e 14/1989 in materia di disciplina delle strutture ricettive);

 

i)      legge regionale 15 dicembre 1993 n. 58 (norme per l’esercizio dell’attività professionale di direttore d’albergo e modificazione delle tabelle B e C dell’allegato alla l.r. 11/1982 “norme per la classificazione delle aziende ricettive”);

 

j)     legge regionale 28 dicembre 1993 n. 62 (modificazioni e integrazioni alla l.r. 7/1993 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive);

 

k)   legge regionale 5 maggio 1994 n. 23 (requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere);

 

l)      legge regionale 28 marzo 1995 n. 18 (modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);

 

m)  legge regionale 29 luglio 1996 n. 31 (modifiche alla l.r. 23/1994 “Requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere”);

 

n)    legge regionale 15 novembre 1996 n. 49 (istituzione e disciplina delle locande);

 

o)   legge regionale 31 dicembre 1996 n. 54 (ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);

 

p)   legge regionale 28 gennaio 2000 n. 5 (integrazione alla l.r. 13/1992 “disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”);

 

q)   legge regionale 4 settembre 2001 n. 32 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1992 n. 11 “norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive”);

 

r)     legge regionale 12 marzo 2003 n. 8 (termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla l.r. 11/1982);

 

s)    legge regionale 24 dicembre 2004 n. 34 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 “norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive”);

 

t)     legge regionale 23 dicembre 2005 n. 19 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 “norme per la classificazione delle aziende ricettive”);

 

u)    legge regionale 20 dicembre 2006 n. 43 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 “norme per la classificazione delle aziende ricettive”);

 

v)    legge regionale 21 dicembre 2007 n. 45 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 “norme per la classificazione delle aziende ricettive”);

 

w)  gli articoli 1, 2, 3, 6, 7 della legge regionale 29 maggio 1998 n. 18 (regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1992 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

Data a Genova, addì 7 febbraio 2008

 

           

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

 

 

 

 


RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:2008
___Num:002
___Boll__Uff__Num:1
___Boll__Uff__Anno:2008

 

 

 

 

 
 
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