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LEGGE REGIONALE TURISMO SARDEGNA 28 LUGLIO 2017, N. 16

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Vecchia normativa:

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 12-08-1998
REGIONE SARDEGNA

Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21.

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 25
del 21 agosto 1998

Il Consiglio Regionale
Ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
La seguente legge:

 

CAPO I
Oggetto

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla Legge
17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non
regolamentate dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di aziende ricettive ed in
particolare:



a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) esercizi di affittacamere;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence;
g) alberghi diffusi nei centri storici di cui alla legge regionale n.
22 del 1984, come modificata dall'articolo 25 della presente legge.

CAPO II

Strutture ricettive extra alberghiere - Definizione e caratteristiche

ARTICOLO 2

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti
operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da
enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi
familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1;
tale attività può essere svolta solo sulla base di apposita
convenzione tra le aziende che consentao di perseguire le finalità di
cui al comma 1.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi
essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che
consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi
ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari,
case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri
di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.


ARTICOLO 3
Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari della case per ferie

1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l’altezza
minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l’accessibilità
per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere
previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le
norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R.D. 24 maggio
1920, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio
telefonico ed adeguati spazi "comuni".

4. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto
ad autorizzazione rilasciata dal Comune. L’autorizzazione deve
indicare:

a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il regolamento interno per l’uso della struttura;
d) il periodo di apertura e di chiusura.

5. L’autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e
bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

ARTICOLO 4

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per
il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori
dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di
carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di
lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento
di finalità sociali e culturali.

2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati,
previa convenzione con l’ente proprietario.

3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla
prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture
e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa
riferimento al precedente articolo 3.

5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento
al comma 4 dell’articolo 3.

ARTICOLO 5

Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di
sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e
servizi complementari.

2. L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo
complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia
svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria.
In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di "locanda".

3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di
ospitalità compresi nel prezzo della camera:



a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la
settimana;
b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una
volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
d) recapito postale e telefonico.


4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone
alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere
al rigoverno aggiuntivo delle camere.

5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa
riferimento all’articolo 3.

6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività si
fa riferimento al comma 4 dell’articolo 3.

7. La legge regionale 22 aprile 1987, n. 21, concernente "Disciplina e
classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 stella - locanda",
a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n.
22", è abrogata.

ARTICOLO 6

Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione

1. Coloro i quali, nella casa in cui abitan, offrono un servizio di
alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo
di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti
stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e
fine dell'attività.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato,
cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.

3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico
elenco del quale l'Ente Provinciale per il Turismo o l'Ente che ne
assumerà le funzioni cura la diffusione.

ARTICOLO 7

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unità abitative
ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia
legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea.
Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna
da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi
igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma
imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi
imprenditoriali per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi
centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o
più stagioni.

2. Nelle C.A.V. devono essere assicurate le seguenti prestazioni
essenziali:



a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi
invernali;
b) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti
tecnologici;
c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
d) accoglienza e recapito del cliente.



3. Nelle C.A.V. possono ulteriormente essere forniti servizi e
prestazioni, quali, tra l’altro:



a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
b) fornitura e cambio di biancheria;
c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.



4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere
la somministrazione di cibi e bevande.

5. Le strutture in cui si esercita l’attività ricettiva individuate
nel comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi
previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.

6. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità previste dal presente
capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici
delle strutture immobiliari impiegate.

7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita
ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o
superiore a tre mesi consecutivi.

8. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di
interesse locale, il sindaco può, con provvedimenti motivati,
consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7.

ARTICOLO 8

Turismo rurale

1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di
ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di
prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione
turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del
territorio rurale extraurbano.

2. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle
seguenti condizioni:



a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali
già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle
direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in
attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive
modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie
edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come
individuate nel Piano urbanistico comunale;
b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale,
preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione
locale;
c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle
tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.



3. Il termine "turismo rurale" è riservato esclusivamente alle
attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.


ARTICOLO 10

Incentivi per l'attività di turismo rurale e vincolo di destinazione

1. I soggetti che intendono praticare l'attività di turismo rurale
possono accedere agli interventi creditizi previsti dalla legge
regionale 14 settembre 1993, n. 40 "Interventi creditizi a favore
dell'industria turistica". Alle opere agevolate in base al presente
articolo si applica l'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 1993
e la legge regionale 11 marzo 1998, n. 9.



ARTICOLO 11

Residence

1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma
imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da
uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina.

2. Le unità abitative, in un numero non inferiore a sette, sono
ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di
stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non più di
cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare
l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

3. I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su
un'unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati
dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione
di "Villaggio Residence".

4. Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi
inferiori a sette giorni consecutivi.

5. Per particolari periodi dell'anno o per speciali esigenze connesse
a festività o manifestazioni di interesse locale il Sindaco può, con
provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al comma

ARTICOLO 12

Apertura stagionale dei residence

1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura
stagionale.

2. L'apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi
continuativi, salvo diverse norme comunali.

3. E' fatto obbligo al titolare o al gestore dell'esercizio di
indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

ARTICOLO 13

Requisiti e caratteristiche tecniche

1. I requisiti e le caratteristiche tecniche delle case per ferie,
ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e
appartamenti per vacanze, alloggi turistico-rurali e residence sono
riportati, per ciascuna tipologia, nell'allegato A alla presente
legge.

ARTICOLO 14

Classificazione

1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per
vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in
relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui
all'allegato B.

2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati
di III categoria secondo la predetta tabella.

3. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e
precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. I residence sono classificati in tre diverse categorie
contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai
requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella tabella di
cui all'allegato C.

5. L'attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante
l'accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva alle
caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi
che il richiedente si impegna a fornire alla clientela.

6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla
classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla
presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che
all'interno della struttura ricettiva.

ARTICOLO 15

Autorizzazione all'esercizio

1. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive di cui al capo
II è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco
del Comune nel quale è ubicata la struttura ricettiva nel rispetto
delle norme contenute nella Legge 7 agosto 1991, n. 241, e secondo le
procedure riportate per ciascuna tipologia ricettiva nell'allegato E
alla presente legge.

2. Il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
delle attività di cui alla presente legge dopo aver accertato che:

a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i
requisiti richiesti dai precedenti articoli;
b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di
cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l'iscrizione nella sezione
speciale del registro di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla
disciplina del commercio, istituita dalla Legge 17 maggio 1983, n.
217.

3. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della
prescritta documentazione prodotta e anche mediante appositi
sopralluoghi.

4. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali
variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere
preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di
evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire
l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare
incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli
esercizi.

ARTICOLO 16

Validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, è
rinnovata annualmente mediante pagamento della tassa di concessione
regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

ARTICOLO 17

Diffida, sospensione, revoca e cessazione

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui
alla presente legge è sospesa o revocata dal Comune quando venga meno
anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base
ai quali è stata rilasciata.

2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di
sanzioni amministrative il Comune può, previa diffida,
contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta
giorni.

3. Il titolare dell'autorizzazione può, entro il termine perentorio di
sette giorni dal ricevimento della diffida, formulare per iscritto
proprie osservazioni.

4. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.

5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla presente
legge che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve darne
preventivo avviso al Comune e indicarne il motivo e la durata.

6. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi
prorogabili dal Comune di altri sei mesi, per fondati e accertati
motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente
cessata e l'autorizzazione è revocata.

7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.

8. L'autorizzazione resta ugualmente sospesa per tutto il tempo
necessario all'ultimazione di eventuali lavori disposti ai sensi
dell'articolo 31, lett. b), c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457,
dal proprietario dell'immobile.

ARTICOLO 18

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio
dell'autorizzazione di cui alla presente legge nonché delle diffide,
sospensioni, revoche e cessazioni all'Assessorato regionale del
turismo, nonché, nelle more dell’approvazione di una legge regionale
che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in
materia turistica a norma dell’articolo 31 della legge regionale 23
agosto 1995 n. 20, all'Ente Provinciale per il Turismo competente per
territorio.

2. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del
turismo ed all'Ente provinciale per il turismo competente per
territorio, così come previsto dal precedente comma 1, l'elenco delle
strutture ricettive autorizzate, distinte per tipologia, con
l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva e della classifica
assegnata. Gli stessi Comuni sono altresì tenuti a trasmettere
all'Assessorato regionale del turismo ed all'Ente Provinciale per il
Turismo competente per territorio, così come previsto dal comma 1,
ogni sei mesi, un prospetto riepilogativo dal quale risultino le
imprese C.A.V. con l'indicazione numerica e tipologica delle strutture
immobiliari impiegate.

3. L'Assessorato regionale del turismo provvede alla compilazione e
alla pubblicazione annuale, nel Bollettino Ufficiale della Regione,
dell'elenco degli esercizi ricettivi in attività di cui alla presente
legge.

ARTICOLO 19

Denuncia e pubblicità dei prezzi

1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di
affittacamere, residence, case ed appartamenti per vacanze, sono
comunicati dai titolari o dai gestori degli esercizi all'Assessorato
regionale del turismo e al comune secondo le disposizioni di cui alla
Legge 25 agosto 1991, n. 284, al Decreto del Ministro del Turismo e
dello Spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell'Assessore regionale
del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il 1°
marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.

2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta
l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente
comunicati.

3. Ferma restando l'applicazione della normativa statale e regionale
vigente in materia, le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei
prezzi praticati nonché le classificazioni attribuite devono essere
esposti in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa e
nel locale di ricevimento degli ospiti.

ARTICOLO 20

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti
privati deve essere comunicato, ai fini statistici, entro cinque
giorni successivi al Comune competente per territorio.

2. L'uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta giorni,
da parte dei soggetti pubblici o delle associazione del tempo libero
senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a
ricettività collettiva, è consentito in deroga alle disposizioni di
cui alla presente legge, previo nulla-osta del Comune.

3. Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di
utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la
presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione
al numero degli utenti e al tipo di attività.

ARTICOLO 21

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza,
le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle
disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dal
Comune.

2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio
personale o tramite gli Enti Provinciali per il Turismo competenti per
territorio, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18.

ARTICOLO 22

Sanzioni 

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa, da lire 500.000 a lire 3.000.000 il titolare di un
esercizio ricettivo che:



a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza
l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei
requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;
b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni
prescritte dalla presente legge;
c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non
corrispondenti a quelle riconosciute dal Comune;
d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b) e c),
attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero
pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una
classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;
e) non faccia pervenire la denuncia di cui all'articolo 19 o vi
esponga elementi non veritieri;
f) non fornisca al Comune le informazioni richieste o non consenta gli
accertamenti disposti ai fini della classificazione;
g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti
letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della
capacità ricettiva complessiva dell'esercizio;
h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la
tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi
autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
l) interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al
Comune;
m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.



2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 60.000 a lire 300.000 il titolare di un
esercizio ricettivo che:



a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione
di cui all'articolo 15;
b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo
conto la tipologia e la classificazione riconosciute all'esercizio.



3. Per la violazione della disposizione contenuta nel comma 3
dell'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa da lire
1.500.000 a lire 4.000.000.

4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne
pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva
in violazione alla norme della presente legge è soggetto alle sanzioni
di cui al comma 1.

5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente
articolo, il Sindaco può disporre la revoca della licenza d'esercizio.

6. Resta ferma l'applicazione del codice penale ove le violazioni
costituiscano reato.

7. I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono
interamente devoluti ai Comuni.

ARTICOLO 23

Vincoli di destinazione

1. Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione
previsti da leggi statali o regionali, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale del turismo, può autorizzare,
sentito il comune competente, la conversione da una tipologia
all'altra fra quelle previste dalla presente legge, fermi rimanendo i
vincoli suddetti.

ARTICOLO 24

Aziende ubicate nel territorio di più comuni

1. Per le aziende ricettive che insistano sul territorio di più
comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal
Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale
dell'esercizio.

CAPO VI
MODIFICHE ALLA L.R. N. 22 DEL 1984
E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 25

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22

1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22: "Norme per la
classificazione delle aziende ricettive" le parole "residenze
turistiche alberghiere" sono sostituite dalle parole "Alberghi
residenziali".

2. L'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 1984 è sostituito dal
seguente:


" Art. 3 -

1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità
abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e
servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché
posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato.

2. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli
alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi
in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e
dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e
attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

3. Possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi
caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio
ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed
annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più
stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del
Comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono
ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini
della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura
diffusa dell'esercizio.

4. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi
particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle
autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo
di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di
parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del
10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar,
ristorante o tavola calda e fredda.

5. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai
clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e
posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A
e C allegate alla presente legge.

6. Qualora l'unità abitativa dell'albergo residenziale sia dotata di
angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la
superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile
di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere incrementata
di mq. 2.

7. Si deroga al disposto del comma 6 nel caso di immobili realizzati
antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge in forza
di licenza edilizia o di concessione ad edificare.

8. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per
periodi inferiori a sette giorni.

9. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni
interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare
deroghe particolari al limite di cui al comma 8, in occasione di
avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente
insufficienza delle altre strutture ricettive locali.

10. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al comma 2 del
presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la
propria attività, oltreché nella sede principale, o "casa madre", ove
sono di regola allogati i servizi di ricevimento, di portineria e gli
altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in
dipendenza.

11. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello
ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello
stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

12. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere ubicate a
non più di 100 metri di distanza."


3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 22 del 1984 è
sostituito dal seguente:

"7. Le Tabelle B, C, D ed E allegate alla presente legge indicano,
rispettivamente, per alberghi, alberghi residenziali, villaggi
turistici e campeggi i requisiti presi in considerazione ai fini della
classificazione, con i relativi punteggi."

4. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 1984 è
sostituito dal seguente:

"5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo semestre
dell'ultimo anno del quinquennio."

5. Nell'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 1984 gli importi
delle sanzioni previsti al primo 1 "da lire 500.000 a lire 3.000.000"
sono sostituiti rispettivamente "da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
gli importi previsti al comma 3 "da lire 60.000 a lire 300.000" sono
sostituiti rispettivamente "da lire 500.000 a lire 2.000.000".

ARTICOLO 26

Variazioni di tipologia di classificazione degli esercizi esistenti

1. Le agevolazioni creditizie erogate agli esercizi classificati ai
sensi della legge regionale n. 22 del 1984 sono revocate, oltre che
nei casi previsti dalle singole leggi di finanziamento, anche nel caso
di cambiamento della originaria classificazione con attribuzione di
nuova classificazione in una delle tipologie previste dall'articolo 1
della presente legge.

2. Le somme erogate saranno recuperate maggiorate degli interessi pari
al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di recupero delle somme
incrementato del 50 per cento.

ARTICOLO 27

Norme transitorie

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le
strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, organizzate in
forma imprenditoriale, già operanti, dovranno essere adeguate alle
caratteristiche indicate negli articoli precedenti.

2. Sino a tale data la prosecuzione dell'attività delle strutture
ricettive di cui al capo I della presente legge è consentita dietro
rilascio, da parte del Sindaco, di un'autorizzazione temporanea in
deroga, da emanarsi unicamente a seguito di presentazione da parte del
richiedente di un progetto di adeguamento delle strutture e dei
servizi alle norme della presente legge entro il termine massimo
fissato al comma 1.

3. Per le strutture di cui al comma 2, e limitatamente al periodo
transitorio, all’atto del rilascio dell'autorizzazione in deroga, il
Sindaco classifica in via provvisoria la struttura ricettiva sulla
base dei criteri contenuti nella presente legge.

ARTICOLO 28

Allegati

1. Fanno parte integrante della presente legge i seguenti allegati:

A - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie, degli
ostelli per la gioventù, degli esercizi di affittacamere, delle case
ed appartamenti per vacanze, degli alloggi turistico-rurali e dei
residence.

B - Requisiti ai fini della classificazione degli esercizi di
affittacamere e di case ed appartamenti per le vacanze.

C - Requisiti per la classificazione dei residence.

D - Segni distintivi corrispondenti alla tipologia e alla
classificazione delle strutture ricettive extralberghiere di cui
all’articolo 1.

E - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
strutture ricettive di cui all'articolo 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A/1
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE PER FERIE

1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai 
regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:

a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio,
di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti
con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un
massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga
a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti
igienico-edilizi di ogni singolo Comune;
b) almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e
un bidè ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto,
sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da
tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
d) locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo, di
ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto
autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le
disposizioni vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso;
g) servizio di telefono ad uso comune.

2. Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e non dotate della superficie di cui alla lettera a), è
sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima
non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una cubatura minima di mc 12
per persona.

ALLEGATO 2:

ALLEGATO A/2
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

1. Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti previsti 
dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:



a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio,
di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti,
con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un
massimo di sei posti letto per camera;
b) almeno un wc e una doccia ogni dieci posti letto e un lavabo ogni
sei posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto,
sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino
e un cestino rifiuti per camera;
d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza
complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme
vigenti;
f) cassetta di pronto soccorso;
g) servizio di telefono ad uso comune.



2. Negli ostelli per la gioventù esistenti o in costruzione alla data
di entrata in vigore della presente legge, non dotati della superficie
di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere,
la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore ai 9 mq, una
cubatura minima di mc 14 per persona.

3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza
con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia
garantita la cubatura minima di mc 14 a persona. Per il rispetto di
tutti gli altri rapporti si computano i posti letto autorizzati.

4. Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti
separatamente per uomini e donne.

5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di
particolare attrezzature, che consentono il soggiorno di gruppi
autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la
disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la
responsabilità del gestore.



ALLEGATO 3:

ALLEGATO A/3
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI AFFITTACAMERE

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a 
possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai
regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:

a) almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da
bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone, o
frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e
conviventi;
b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia
e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino
rifiuti per camera;
c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno
di uso comune.

ALLEGATO 4:

ALLEGATO A/4
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER
VACANZE

1. Le strutture in cui si esercita l'attività ricettiva individuate 
nel precedente articolo 5 devono possedere i requisiti
igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i
locali di civile abitazione.

2. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalità della presente legge non
comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle
strutture immobiliari impiegate.

ALLEGATO 5:

ALLEGATO A/5
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLOGGI turistico-rurali

1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte alle condizioni 
di cui al comma 2 dell'articolo 8, con le seguenti tipologie di
esercizi:

a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 14 maggio 1984,
n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
b) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e
bevande, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della Legge
25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche e integrazioni;
c) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto
alle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

2. La sistemazione dei fabbricati rurali già esistenti e destinati al
turismo rurale può avvenire, laddove necessario, attraverso interventi
di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Gli interventi
di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto
delle caratteristiche degli edifici, conservandone l'aspetto
complessivo e i singoli elementi architettonici, sulla base delle
indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale di cui alla legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modificazioni ed
integrazioni.

3. La realizzazione dei punti di ristoro di cui al comma 2
dell'articolo 8 della presente legge deve avvenire in armonia con il
contesto paesistico-territoriale e nel rispetto delle tipologie
edificatorie rurali tipiche del luogo.

ALLEGATO 6:

ALLEGATO A/6
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RESIDENCE

1. Ferma restando l'applicazione delle leggi vigenti in materia, la 
gestione di residence può comprendere la somministrazione di cibi e
bevande.

2. Le unità abitative di cui si compongono i residence devono
possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle
norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione.
L'utilizzo di residence secondo le modalità previste nella presente
legge non comporta modifiche di destinazione d'uso dei medesimi a fini
urbanistici.

3. In deroga alle norme vigenti nei residence la ricettività può
essere incrementata purché sia garantito un minimo di mq 6 di
superficie per ogni posto letto aggiunto al netto di ogni vano
accessorio.

ALLEGATO 7:

ALLEGATO B

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per
l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze
(i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla Legge 27
luglio 1978, n. 392 sull'equo canone):

 

1 - CONSERVAZIONE normale coeff.1,00mediocre coeff.0,602 - 
UBICAZIONEcentro storico o centrale, coeff.1,30semiperiferia,
coeff.1,20zone di pregio particolare site nella zona edificata
periferica o nella zona turistica o agricola:turistica
coeff.1,30periferica, coeff.1,00agricola, coeff.0,853 - LIVELLO piano
attico, coeff.1,20piani intermedi coeff.1,00piano terreno,
coeff.0,90piano seminterrato, coeff.

0,80

4 - TIPOLOGIA DEL FABBRICATO A/1 coeff.2,00A/2 coeff.1,25A/3
coeff.1,05A/4 coeff.0,80A/5 coeff.0,50A/6 coeff.0,70A/7 coeff. 1,40


Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti
coefficienti minimi per le singole categorie:

Cat. 1° superiore o uguale a 1,82
Cat. 2° superiore o uguale a 1,00
Cat. 3° superiore o uguale a 0,384

ALLEGATO 8:

ALLEGATO C
TABELLA DEI REQUISITI PER I RESIDENCE

A)REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI1Componenti della struttura1.1Locale per 
il ricevimento dei clienti.1.2Ascensore per i clienti (per immobili a
più di un piano fuori terra).
Gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della
presente legge sono dispensati dall'obbligo dell'ascensore nel caso di
oggettivi impedimenti strutturali e qualora la realizzazione comporti
la riduzione del numero di unità abitative al di sotto del limite
minimo di impresa.1.3Riscaldamento in tutto l'esercizio nei mesi
invernali.
L'obbligo del riscaldamento non vige per i residence ad apertura
stagionale estiva. 1.4Apparecchio telefonico comune a disposizione
della clientela, in assenza di impianto in ogni unità
abitativa1.5Accessibilità per handicappati, nel rispetto della Legge 9
gennaio 1989, n. 13. 1.6Posti auto, in parcheggio scoperto, pari al
numero delle unità abitative. Gli immobili realizzati antecedentemente
all'entrata in vigore della presente legge sono dispensati da tale
obbligo nel caso di oggettivi impedimenti. 2

Componenti di ogni unità abitativa

2.1Locale-bagno 2.1.1Attrezzature: lavabo, bidè, vasca da bagno o
doccia, wc, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda.
2.1.2Dotazioni: sgabello, cestino rifiuti, scopinetto,
stendibiancheria e necessario per la pulizia dell'unità abitativa. Lo
stendibiancheria può essere sostituito da apposito locale comune per
gli ospiti. 2.1.3Corredi: saponetta all'arrivo del cliente, carta
igienica con riserva, sacchetti igienici e, per ogni posto letto
utilizzato, asciugamani, salvietta per bidè, asciugatoio da bagno.
Spazi destinati alle funzioni di: 2.2Cucina o angolo cottura.
2.2.1Attrezzature: lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione
forzata mobilio, frigorifero e portarifiuti. 2.2.2 Dotazioni:
stoviglie per la preparazione e la consumazione dei pasti in rapporto
ai posti-letto permanenti.2.3Pranzo
Dotazioni: tavolo o piano d'appoggio, seggiole e panche in numero pari
ai posti-letto permanenti . 2.4Soggiorno
Dotazioni: divano o divano-letto o
poltrona.2.5Pernottamento.2.5.1Dotazioni: letto fisso, comodino o
tavolino di servizio, lampade o applique, armadio dotato di almeno
quattro appendiabiti per ogni posto-letto utilizzato e di adeguata
cassettiera o ripiani.
Solo in caso di unità monolocali è consentita la dotazione di letto a
scomparsa o divano-letto. 2.5.2 Corredi: lenzuola e federa per ogni
posto-letto utilizzato3Servizi3.1Segreteria (ricevimento,
informazioni, centralino, portierato) 16/24 ore, per sette giorni la
settimana.
Deve comunque essere sempre garantita la reperibilità del gestore o
addetto anche fuori dal normale orario di
segreteria-ricevimento.3.2Pulizia delle unità abitative (escluso il
riassetto della cucina) una volta alla settimana.3.3Cambio biancheria
da letto e da bagno una volta alla settimana.3.4Lingue estere
correntemente parlate dal gestore: almeno una.B)

REQUISITI FUNGIBILI

4Dotazioni della struttura4.1Aria condizionata in tutto
l’esercizio34.2Ristorante54.3Bar34.4Sale convegni (almeno 50
posti)24.4.1Per ogni cinquanta posti in più aggiungere punti14.5Altre
sale per uso comune: lettura,TV, ecc. (ognuna)14.6Sala giochi o spazi
esterni attrezzati per bambini24.7Impianti
sportivo-ricreativi54.7.1Piscina coperta54.7.2Piscina
scoperta34.7.3Campo da tennis (ognuno)24.7.4Altri impianti: minigolf,
bocce, ecc.(ognuno)14.8

Posti auto all’interno del complesso, in numero superiore al 50 %
delle unità abitative

54.8.1in garage o box34.8.2in parcheggio coperto15Dotazioni delle
unità abitative5.1

Aria condizionata regolabile dal cliente

25.2Almeno il 50 % delle unità con cucina in locale separato e
distinto da ogni altro locale35.3Televisione5.3.1a colori35.3.2in
bianco e nero25.4Radio e/o filodiffusione15.5Telefono abilitato alla
chiamata esterna diretta35.5.1Telefono nella camera con chiamata per
centralino15.6Elettrodomestici ed accessori5.6.1Lavastoviglie,
lavatrice (ognuno)25.6.2Ferro da stiro, altri elettrodomestici
(ognuno)16Servizi6.1Segreteria e sorveglianza per ogni quattro ore
oltre al minimo aggiungere punti26.2Servizio custodia
valori26.3Pulizia delle unità abitative: per ogni intervento oltre al
minimo aggiungere punti36.4Biancheria: per ogni cambio oltre al minimo
6.4.1da letto, aggiungere punti36.4.2da bagno, aggiungere
punti26.5Lingue estere: per ogni lingua correntemente parlata dal
gestore o direttore o dal personale di segreteria, oltre al minimo,
aggiungere punti16.6Organizzazione di servizi ricreativi per la
clientela (animazione, corsi sportivi ecc.) aggiungere punti5

Classificazione dei Residence

Cat. 3°: requisiti minimi obbligatori
Cat. 2°: requisiti minimi più 25 punti di requisiti fungibili
Cat. 1°: requisiti minimi più 40 punti di requisiti fungibili

ALLEGATO 10:

ALLEGATO E
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE
STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALL'ART. 1

E/1
CASE PER FERIE

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto
ad autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione deve indicare:



a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da
garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura.



3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e
delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che
possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello
stesso.

E/2
OSTELLI PER LA GIOVENTU’

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è
soggetto ad autorizzazione comunale, riportante il numero delle
camere, dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. L'autorizzazione deve indicare:



a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da
garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno, per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi
diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza
giovanile.



3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e
bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono
utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.

E/3
AFFITTACAMERE

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad
autorizzazione, rilasciata dal Comune, riportante il numero dei posti
letto ed il periodo di apertura.

2. L'autorizzazione deve inoltre indicare:



a) generalità del titolare;
b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei
posti letto, distinti per vano;
c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi complementari offerti;
e) periodi di esercizio dell'attività.



E/4
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A V.)

1. Il Sindaco concede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
C.A.V. dietro presentazione, da parte dell'imprenditore, di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante l'ubicazione, le
caratteristiche e i posti-letto di ciascuna delle case o appartamenti
di cui ha la disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dalla
presente legge, nonché di planimetria catastale delle unità destinate
all'alloggio.

2. L'imprenditore è altresì obbligato a comunicare, all'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione, le prestazioni di
servizi che intende erogare.

3. Ogni variazione nel numero delle case o appartamenti utilizzati
dall'imprenditore nell'esercizio della attività autorizzata deve
essere comunicata e autorizzata secondo le modalità individuate al
comma 2.

4. Il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata,
nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere
ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura
ricettiva.

E/5
RESIDENCE

1. L'apertura e la gestione di residence è subordinata al rilascio
dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune in cui è situata
la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge
7 agosto 1990 n. 241.

2. Nel provvedimento autorizzatorio sono individuate le strutture
ricettive nell'ambito delle quali l'attività è consentita.

 
 
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