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LEGGE REGIONALE n. 8 del 10 luglio 2017: vedi QUI il testo
Vecchia normativa:
LEGGE REGIONALE n. 13 del 12 luglio 2013: vedi QUI il testo
Breve commento di Stefano Calandra alla vecchia legge regionale Umbria.
Il nuovo testo di legge regionale, con riguardo agli articoli di nostro interesse per le attiività di Bed and Breakfast (art. 42 + tab. M), Affittacamere (art. 41 + tab. M) , Case Vacanza (art. 25 - tab. C e O), Country Houses (art. 28, tab. B) e Residenze d'Epoca (art. 38 + tab. L) non cambiano di molto la precedente normativa del 2006 se non per alcuni particolari. Non esprimo un mio giudizio su una legislazione che è molto aderente alla realtà regionale così tipica come quella Umbra, se non per dire che è tutto sommato una buona normativa, abbastanza liberale.
Novità e problematiche: è richiesta la "residenza e dimora abituale" nel B&B da parte del gestore (in contravvenzione al D. Lg. 59/2010, art. 11, che recepisce la direttiva europea del diritto di stabilimento e quindi vieta l'imposizione di una residenza obbligatoria pr l'esercizio di attività di servizi ndr) e "residenza e presenza durante l'esercizio dell'attività" sempre del gestore per l'esercizio di Affittacamere.
Scompare la "gestione di case e appartamenti locati ad uso turistico" senza P. IVA per far posto alla sola possibilità di gestione di 3 o più appartamenti come Case Vacanze", rimane purtuttavia la gestione di Affittacamere anche senza P. IVA dedicando all'uso fino ad un massino di due appartamenti ammobiliati.
Eliminata la chiusura obbligatoria di 60 gg. annui per i B&B.
Per tutte le strutture: classificazione obbligatoria in classe unica con requisiti minimi forniti da apposita tabella di riferimento per ciascuna tipologia di struttura ricettiva.
By Stefano Calandra