REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938, n. 246
Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. (038U0246)
Vigente al: 25-1-2016
TITOLO I.
Disposizioni generali.
Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONI
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto i1 R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di integrare e coordinare le norme vigenti relative alla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente. ((La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata)).
((Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)).
TITOLO II.
Norme per gli utenti privati.
CAPO I
Misura del canone e modalita' di pagamento.
Art. 2.
Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato e' stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.
Il pagamento del canone puo' essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nell'accennata misura di L. 81. ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso e' dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto e' disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dal primo comma del successivo art. 4.
L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente e' obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dello apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale e' stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avra' inizio dal primo dell'anno successivo.
L'abbonamento e' valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 152) che "Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100".
Art. 3.
Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che e' tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 NOVEMBRE 1954, N. 1150.
((Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche)).
Art. 4.
Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, e' obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.
Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali e' obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.
Capo II.
Termini per il pagamento del canone.
Art. 5.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 274 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La scadenza del termine di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, per il pagamento dei canoni di rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari e' stabilita, per l'anno 1947, al 15 aprile 1947".
CAPO III.
Del Libretto di iscrizione alle radioaudizioni.
Art. 6.
Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente articolo 3, e' istituito uno speciale «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» che e' compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.
Il «Libretto di iscrizione» di cui sopra contiene nella prima pagina le generalita' dell'abbonato (cognome, nome e paternita') con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonche' il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.
Art. 7.
Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.
Il libretto di iscrizione da' diritto al titolare di detenere uno o piu' apparecchi purche' questi siano di proprieta' dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.
Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
Per questi ultimi apparecchi e' obbligatorio un distinto abbonamento.
Art. 8.
In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda puo' essere presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato e iscritto a ruolo, in doppio esemplare, di cui uno da redigersi in carta libera sara' restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l'unica giustificazione della mancanza del libretto per l'abbonato.
L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti gia' eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del destinatario.
Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: «duplicato».
La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.
CAPO IV.
Cambiamento di residenza o di abitazione dell'abbonato.
Denunzia all'Ufficio del Registro.
Art. 9.
L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo art. 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale e' iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo indirizzo.
Capo V.
Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati.
Art. 10.
Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, piu' usufruire delle radioaudizioui circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di se', deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui e' in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento. ((12))
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.(5)
Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio e' del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternita' e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso e' esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno e' dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalita' del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresi' restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio gia' suggellato, deve farne domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 5,20 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passera' i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale.(5)
(9)(11)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Gli importi stabiliti dai commi 2 e 6 dell'art. 10 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, per spese di involucro ed accessori, per il suggellamento e dissuggellamento degli apparecchi radio, sono elevati rispettivamente a lire 50,60 e lire 25,60".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 1946.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 14 aprile 1975, n. 103 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 21 luglio 1984, n. 362 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire diecimila".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo".
Art. 11.
La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilita' dell'apparecchio, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.
In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono considerati nuovi abbonati, obbligati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento.
Art. 12.
Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all'estremita' di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed e' lasciato in deposito allo utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verra' consegnato all'utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perche' ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarra' presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
Nel verbale dovranno indicarsi le generalita' dell'abbonato, il numero di ruolo e l'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato e' iscritto, nonche' il tipo dell'apparecchio ed il numero delle valvole delle quali l'apparecchio e' dotato.
Su richiesta dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, puo' essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell'utente e del mezzo usato per la inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.
Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata e' consegnata all'interessato, l'altra e' spedita allo Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
La copia consegnata all'interessato costituisce l'unica giustificazione per la provvisoria apertura dell'involucro che e' prevista per un periodo massimo di giorni dieci.
Allo scadere di tale termine l'interessato deve precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome, paternita' e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalita'.
Art. 13.
In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento e' valido per gli eredi fino ai termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.
Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioudizioni devono osservare le norme di cui al precedente articolo 10.
Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.
La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del Registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e dalla apposizione del bollo a calendario dell'Ufficio.
Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati.
CAPO VI.
Licenza di temporanea importazione.
Art. 14.
I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel Regno portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all'atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validita' di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto e' dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.
Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validita' della licenza di temporanea importazione e' ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e puo' essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel Regno dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.
Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato.
CAPO VII.
Obblighi dei rivenditori di apparecchi radioriceventi.
Art. 15.
La speciale «Licenza per apparecchi radioriceventi in prova » di cui a i Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, e' costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come all'allegato B al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente italiano Audizioni Radiofoniche al prezzo di lire venticinque.
Art. 16.
Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui all'articolo precedente.
Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede l'apparecchio in prova;
b) cognome, nome, paternita' e indirizzo (Comune, via, numero civico) dell'utente cui viene ceduto l'apparecchio in prova;
c) data della consegna dell'apparecchio in prova;
d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).
La licenza e' valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l'apparecchio in prova ed e' improrogabile.
E' vietato di rilasciare allo stesso utente piu' di due licenze consecutive come pure e' vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.
La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui e' stata rilasciata l'ultima licenza.
E' in facolta' di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.
Art. 17.
L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non e' esteso a coloro che limitano la propria attivita' alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.
Ai segnalatori di affari su menzionati e' fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.
Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo, devono essere annotati, con le modalita' di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonche' le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonche' il nome, cognome, paternita' e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.
Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternita' e domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.
Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternita' e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovra' riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.
In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalita' deve fornire anche quelle della persona cui e' destinato l'apparecchio.
Gli agenti dell'E.I.A.R., muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facolta' di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalita' degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scarichera' con le modalita' d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.
Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radio, riceventi agli utenti, come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere apposta, anche a mezzo di stampiglia, la seguente leggenda: «Nel prezzo di vendita non e' compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioni».
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 novembre 1949, n. 996 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui [...] all'art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e' abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita".
CAPO VIII.
Esenzioni.
Art. 18.
Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R. decreto-legge, 9 settembre 1937-XV, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonche' gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
Sono altresi' esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.
Capo IX.
Sanzioni.
Art. 19.
Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori.
((12))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 24 febbraio 1940, n. 56 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "E' conceduta amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini dell'articolo 19 del detto decreto-legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs.Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili al termini dell'art. 19 del detto decreto-legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi tino tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".
Art. 20.
Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato familiare o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5 del presente decreto, mia prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente e' dovuta dall'abbonato una ((sanzione amministrativa)) pari ad un quinto dell'ammontare del canone o della quota di esso di cui e' stato ritardato il pagamento.
La detta ((sanzione amministrativa)) e' ridotta ad un ventesimo del canone o della quota di esso, qualora il pagamento abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati.
Se il pagamento e' effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati, ma prima dell'accertamento della violazione e non oltre sessanta giorni dalla scadenza stessa, la sopratassa e' ridotta ad un decimo del canone.
(5)
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AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 11 marzo 1940, n. 166 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) che sono esenti dalle sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni al R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle sopratasse stabilite dall'art. 20.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per le violazioni commesse fino a tutto il 23 febbraio 1940-XVIII.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1946.
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
Art. 22.
Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 100 a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternita' e domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare:
b) con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 200 a carico solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario dell'apparecchio da riparare qualora risultino inesatte le generalita' da essi fornite.
c) con la pena pecuniaria da L. 10 a L. 50 per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila".
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
CAPO X.
Competenza per l'accertamento delle violazioni.
Art. 24.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi, cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. in servizio effettivo, nonche' i funzionari dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'interno.
Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalita' stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.
Riscossione e versamento dei canoni.
Art. 25.
Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente in contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettario modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.
I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al Primo Ufficio Bollo di Torino.
Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonche' delle sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 26.
Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalita' dei mobili di cui all'art. 1957 dello stesso Codice civile.
TITOLO III.
Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici od aperti al
pubblico.
Art. 27.
Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Societa' concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, e' passibile delle penalita' previste dall'art. 19, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.
Con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potra' essere affidata agli Uffici del Registro con le modalita' e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti articoli 9 a 13, 15 e 16, 21 a 26.
TITOLO IV.
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 28.
Le penalita' di cui ai precedenti articoli 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938-XVI.
Art. 29.
Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad assumere personale avventizio con contratto a termine, nel numero strettamente indispensabile, con le modalita' e il trattamento stabilito dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.
Art. 30.
E' abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto.
Art. 31.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938-XVI.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE III
Mussolini - Di Revel - Benni - Alfieri
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° aprile l938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 3. - Mancini.
Allegato A.
NUOVI ABBONATI
Somme da versare all'inizio dell'abbonamento
Allegato B
Licenza per Apparecchi Radioriceventi in prova